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Sez. 3, Sentenza n. 2976 del 15/02/2005 (Rv. 580184 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudizio arbitrale - Giudicato formatosi tra le stesse parti in pregresso giudizio arbitrale - Rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580184-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Anche in sede di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale per contrarietà ad altro precedente lodo non più impugnabile avente ad oggetto (come nella specie) il medesimo rapporto contrattuale, va applicata la regola di diritto secondo cui la pronuncia sul contenuto e sui limiti di un giudicato esterno può essere oggetto di ricorso per cassazione sotto il solo profilo della violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art.2909 cod. civ. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero con riferimento a vizi attinenti alla motivazione, giacchè, essendo i poteri della Corte Cass. limitati al solo sindacato di legittimità, l'indagine circa il contenuto e i limiti suddetti resta demandata, in via esclusiva, all'incensurabile apprezzamento del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)