Sez. L, Sentenza n. 10503 del 01/08/2001 (Rv. 548687 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudicato formatosi in un diverso processo tra le stesse parti - Attività di accertamento e di interpretazione del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
L'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)