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Sez. 4, Sentenza n. 5811 del 07/02/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205185 - 01

Giudizio - Dibattimento - Udienza - Pubblicità | Definizione del giudizio con il rito ordinario pubblico anziché con quello camerale - Nullità - Ravvisabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205185-01

Giudizio - Dibattimento - Udienza - Pubblicità

Qualora il giudizio venga definito con il rito ordinario pubblico anziché con quello camerale, nei casi in cui quest'ultimo rito sia previsto dalla normativa processuale, non è ravvisabile alcuna nullità né di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. né relativa. Con il rito ordinario pubblico, anzi, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato non solo non riceve alcun pregiudizio ma, rispetto al rito camerale, ha la sua massima espressione sicché nessun interesse ha l'imputato all'osservanza della disposizione violata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 471, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 471, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)