Sez. 1, Sentenza n. 4803 del 26/03/1998 Ud. (dep. 23/04/1998) Rv. 210480 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - PUBBLICITÀ | Definizione del giudizio di appello con il rito ordinario pubblico anziché con quello camerale erroneamente indicato nel decreto di citazione per il giudizio - Nullità - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - PUBBLICITÀ
Non è ravvisabile nullità, in relazione all'art. 178 cod.proc.pen., allorquando, in sede di appello, l'udienza ha avuto uno svolgimento ed un esito pubblici sebbene il decreto propedeutico di citazione avesse fatto erroneamente riferimento all'udienza camerale. Trattasi di un errore del decreto di citazione, assimilabile ad un errore nella dichiarazione, che non investe il diritto di difesa che non risulta in nulla menomato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)