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Sez. 5, Sentenza n. 393 del 08/03/1982 Cc. (dep. 25/03/1982) Rv. 152962 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - IN GENERE - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - PRESUPPOSTI - APPARENTE FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152962-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - IN GENERE - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - PRESUPPOSTI - APPARENTE FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - NECESSITÀ.*

Perché possa disporsi la sospensione del processo penale per bancarotta, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen., non è sufficiente l'esistenza del giudizio di opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma occorre anche che la relativa questione sia ritenuta seria, e cioè apparentemente fondata, dal giudice penale. (Conf. Cass. 28 ottobre 1968, ambrosi; Cass. 15 dicembre 1964, russo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)