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Sez. 5, Sentenza n. 182 del 20/01/1984 Cc. (dep. 31/01/1984) Rv. 162443 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - STATO DI INSOLVENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162443-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - STATO DI INSOLVENZA - ESTREMI.*

Ai fini della decisione sulla sospensione del procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta in attesa della risoluzione di controversia concernente l'opposizione a dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza, richiesto per la dichiarazione di fallimento medesima, sussiste quando l'accertata incapacità economica abbia causa in un disordine profondo, che provochi una incapacità, non transitoria e non altrimenti eludibile, di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità. (V mass n 156329; (V mass n 098051, nel senso della obbligatorietà della sospensione del procedimento penale per bancarotta in caso di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; (Conf mass n 152962, ed ivi citate; (Conf mass n 151639; (Conf mass n 138907; (Conf mass n 136799; (Conf mass n 131984; (Conf mass n 125106; (Conf mass n 107894; (Conf mass n 102196, nel senso che nel caso in esame la sospensione è obbligatoria solo se la controversia sia seria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 148, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)