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Sez. 3, Ordinanza n. 1885 del 17/01/2024 (Rv. 670060-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDURisarcimento del danno - Spazio individuale minimo intramurario - Interpretazione della Corte EDUModalità di computo secondo i principi affermati da Sezioni Unite Penali “Commisso” - Necessità di tenere conto della presenza di arredi fissi.
Stato
decisa il 2024-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670060-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO

In tema di risarcimento del danno ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, nella valutazione dello spazio individuale minimo in cella collettiva, pari a tre metri di superficie calpestabile, alla luce dell'interpretazione della Corte EDU e di quella delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento dovendosi, pertanto, detrarre l'area destinata a servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui i letti a castello.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)