Sez. 1 - , Sentenza n. 12955 del 24/05/2018 (Rv. 649116 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Spazio individuale minimo intramurario - Interpretazione della Corte EDU - Modalità di computo - Valutazione di ogni altro fattore compensativo emergente dagli atti - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO
In tema di risarcimento del danno ex art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, per insussistenza di uno spazio individuale minimo in cella collettiva, il giudice del merito deve valutare la violazione del divieto di trattamenti inumani nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall'art. 3 della CEDU, secondo i canoni interpretativi fissati dalla Corte EDU (da ultimo con la sentenza della Grande Camera 20 ottobre 2016, Mursic contro Croazia); ne consegue che l'indagine del giudice non può essere condotta sulla scorta del mero criterio del calcolo della superficie di cui il detenuto dispone all'interno della cella ma, persino quando questa sia inferiore ai 3 mq., deve includere la valutazione di ogni altro fattore, emergente dagli atti – come, nella specie, la regolare fruizione di attività ricreative e sportive, la possibilità di movimento all'esterno della cella, la condivisione di questa con un solo detenuto – che possa compensare la mancanza dello spazio vitale nella camera detentiva.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)