Sez. L, Sentenza n. 5677 del 19/10/1988 (Rv. 460213 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TUTELA DELLE ASPETTATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE NEL CORSO DEL RAPPORTO E PRIMA DEL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CONDIZIONANTINE LA EROGAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MEZZI - OMISSIONE CONTRIBUTIVA DETERMINANTE LA PERDITA DELLE PREDETTE PRESTAZIONI - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 2116 COD. CIV. OVVERO EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - ESPERIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TUTELA DELLE ASPETTATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE NEL CORSO DEL RAPPORTO E PRIMA DEL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CONDIZIONANTINE LA EROGAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MEZZI - OMISSIONE CONTRIBUTIVA DETERMINANTE LA PERDITA DELLE PREDETTE PRESTAZIONI - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 2116 COD. CIV. OVVERO EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - ESPERIBILITÀ.*
In caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere, anche nel corso del rapporto, la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative - ancor prima del verificarsi degli eventi che condizionano l'erogazione di queste - avvalendosi a tal fine della domanda di condanna generica al risarcimento del danno o di quella diretta alla reintegrazione specifica ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, la quale ultima ha come contraddittore necessario anche l'istituto assicuratore, mentre, qualora l'omissione abbia determinato la perdita di queste prestazioni, il lavoratore può proporre l'Azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ. - che sorge nel momento in cui, verificatosi l'evento coperto da Assicurazione, l'istituto assicuratore abbia, con provvedimento definitivo, rifiutato di corrispondere le prestazioni stesse - ovvero la diversa Azione di risarcimento in Forma specifica, mediante Costituzione di una rendita sostitutiva ex art. 13 della citata legge n. 1338 del 1962, in contraddittorio necessario con l'ente previdenziale. (Conf 6517/86, mass n 448676; (Conf 145/83, mass n 429956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)