diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 949 del 10/05/1967 (Rv. 327185 - 01)

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE DI BENI DETERMINATI O DI UNA FRAZIONE DI ESSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327185-01

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE DI BENI DETERMINATI O DI UNA FRAZIONE DI ESSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il presupposto per l'Esercizio del retratto successorio (art.732 cod.civ.)da parte degli altri coeredi e che il partecipante alla comunione ereditaria abbia alienato la sua quota o parte di essa, l'indicazione di beni determinati o di una frazione di essi non e di ostacolo all'Esercizio del retratto, qualora risulti che la res certa, oggetto della disposizione patrimoniale, sia stata considerata come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria, e cioe come una frazione dell'universum jus del defunto e non come pars quota con riferimento all'esito della divisione. (Conf. 1701-59, 3282-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)