Sez. 2, Sentenza n. 3079 del 10/09/1969 (Rv. 343013 - 01)
DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESUPPOSTO - INDICAZIONE NELL'ATTO DI ALIENAZIONE DI BENI DETERMINATI O DI LORO FRAZIONI - RETRATTO SUCCESSORIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESUPPOSTO - INDICAZIONE NELL'ATTO DI ALIENAZIONE DI BENI DETERMINATI O DI LORO FRAZIONI - RETRATTO SUCCESSORIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Presupposto per l'Esercizio del retratto successorio da parte dei coeredi e la circostanza che un partecipante alla comunione ereditaria abbia alienato la sua quota o parte di essa. Pertanto, l'indicazione nell'atto di alienazione di beni determinati o di una frazione di essi non e di ostacolo al detto Esercizio, qualora risulti che i beni stessi siano stati considerati dai contraenti come misura della partecipazione alla comunione ereditaria, anziche come cose o parti di cose formanti oggetto di trasferimento subordinato all'esito della divisione. (Conf 949, 67, massima n 327185 V 1055, 69, massima n 339541 1182, 68, massima n 332678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)