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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9736 del 12/05/2016 (Rv. 639958 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Sottoscrizione dell'atto - Titolare dell'ufficio o impiegato della carriera direttiva da lui delegato - Necessità - Contestazione del contribuente - Onere della prova a carico dell'Amministrazione.
Stato
decisa il 2016-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639958-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO

In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)