Sez. 5, Sentenza n. 22800 del 09/11/2015 (Rv. 637176 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato - Mancanza - Nullità - Qualifica dirigenziale del delegante e del delegato - Necessità - Esclusione - Impiegato della carriera direttiva - Nozione - Contestazione del contribuente - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005, applicabile "ratione temporis", da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; ove, peraltro, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)