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Sez. 6, Sentenza n. 7133 del 13/03/1979 Ud. (dep. 31/07/1979) Rv. 142706 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1979-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142706-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*

Il reato di concussione puo consumarsi nel momento della dazione ma anche in quello della promessa che il pubblico ufficiale indebitamente estorce al privato, di talche il suo operato successivamente al conseguimento della promessa costituisce un post-factum penalmente irrilevante. (fattispecie in cui si e ritenuta l'ipotesi consumata e non il tentativo, avendo il pubblico ufficiale ottenuto la promessa ma non la successiva consegna dell'indebito. Nell'occasione la Corte ha anche affermato il principio - desunto dalla teoria civilistica del negozio giuridico - che la promessa fatta con l'intenzione di non pagare, come e valida agli effetti civilistici cosi e idonea, se indebitamente estorta, all'integrazione del reato di concussione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)