Sez. 6, Sentenza n. 6594 del 10/02/1982 Ud. (dep. 02/07/1982) Rv. 154439 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONI - IN GENERE - ACCORDO SULLA DAZIONE ILLECITA - DERIVANTE DA PRESSIONE PSICHICA SUL PRIVATO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONI - IN GENERE - ACCORDO SULLA DAZIONE ILLECITA - DERIVANTE DA PRESSIONE PSICHICA SUL PRIVATO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Si ha il delitto di concussione e non quello di corruzione quando il privato si è determinato a una promessa indebita non per effetto di deliberazione spontanea sia pure favorita dalla iniziativa del funzionario, ma a causa di timore del danno minacciato dal pubblico ufficiale o per la necessità di evitare maggiori danni o molestie. (V mass n 142706; (V mass n 148798; (Conf mass n 150104; (Conf mass n 140807; (Conf mass n 144889; (Conf mass n 148239; (Conf mass n 111138).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)