Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 02/02/2005 (Rv. 582620 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Illecita sottrazione internazionale di minore - Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Pronunzia di immediato rientro - Presupposti - Allegazione della ignoranza o della pretesa non riconoscibilità in Italia del provvedimento straniero di affidamento del minore all'altro genitore - Irrilevanza - Sottrazione operata dal genitore avente la potestà ai sensi della legge italiana - Irrilevanza - Pregressa condotta dell'altro genitore, già responsabile, a sua volta, di sottrazione - Preteso legittimo esercizio della facoltà di scegliere il luogo di residenza del figlio minore - Irrilevanza.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di illecita sottrazione internazionale del minore da parte di un genitore, la pronuncia di immediato rientro del minore illegittimamente sottratto secondo le regole della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (resa esecutiva con legge n. 64 del 1994) presuppone che il soggetto richiedente abbia la titolarità di un diritto di custodia, mentre non rileva, al fine di evitare detta pronunzia, l'allegazione della ignoranza, o di una pretesa riconoscibilità in Italia del provvedimento straniero che abbia attribuito al genitore richiedente detto diritto di custodia sul minore; né rileva il fatto che l'altro genitore avesse a sua volta operato una sottrazione illecita, o il preteso legittimo esercizio della facoltà, insita nel quadro della potestà genitoriale, di scegliere il luogo di residenza del figlio, e ciò in quanto - a prescindere dalla considerazione che, nella ipotesi di genitori naturali non conviventi, l'esercizio della potestà spetta in esclusiva al genitore con il quale il figlio convive - ai fini della decisione in ordine alla richiesta di immediato rientro del minore, non si ha riguardo ai diritti dei genitori, ma esclusivamente all'interesse del minore stesso a fare immediato rientro nello Stato e presso il genitore cui è stato sottratto.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)