Sez. 1, Sentenza n. 15192 del 29/11/2001 (Rv. 550747 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Figli minori - Illecita sottrazione internazionale - Richiesta di tutela sulla base della Convenzione dell'Aja - Titolarità del diritto di custodia - Necessità - Accertamento - Criteri.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, per azionare le regole della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 (resa esecutiva con legge n. 64 del 1994) ed accertare l'illiceità del trasferimento (o mancato rientro) del minore, occorre verificare che il soggetto richiedente la tutela abbia la titolarità di un diritto di custodia, con i caratteri di cui all'art. 3 della citata Convenzione ed effettivamente esercitato. Pertanto, un provvedimento giudiziale adottato dal giudice dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale ben può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice italiano circa la sussistenza del diritto di custodia, che - secondo la disposizione recata dall'ultimo comma del menzionato art. 3 - può derivare anche "da una decisione giudiziaria o amministrativa".
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)