Sez. U, Sentenza n. 4746 del 11/09/1979 (Rv. 401323 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - APPOSIZIONE A META DELLA FACCIATA DEL DOCUMENTO - PARTE SCRITTA O STAMPATA SULLA META SUCCESSIVA - RILEVANZA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - APPOSIZIONE A META DELLA FACCIATA DEL DOCUMENTO - PARTE SCRITTA O STAMPATA SULLA META SUCCESSIVA - RILEVANZA.*
L'apposizione delle sottoscrizioni a meta della facciata di un documento contrattuale non implica che debba considerarsi tamquam non esset quanto scritto o stampato in prosecuzione, qualora, in relazione al formato del documento stesso ed al suo complessivo contenuto, vada esclusa la volonta dei contraenti di limitare i loro impegni alle enunciazioni che precedono le firme.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)