Sez. 1, Sentenza n. 1765 del 15/03/1986 (Rv. 445080 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 SUL RICONOSCIMENTO E LA ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - RAPPORTO CONTRATTUALE DI CUI SIA PARTE UN CITTADINO O UN ENTE ITALIANO - VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DI ARBITRATO ESTERO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE - DISPOSIZIONI DI MAGGIOR RIGORE FORMALE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO OVE IL CONTRATTO È CONCLUSO - IRRILEVANZA.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 SUL RICONOSCIMENTO E LA ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - RAPPORTO CONTRATTUALE DI CUI SIA PARTE UN CITTADINO O UN ENTE ITALIANO - VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DI ARBITRATO ESTERO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE - DISPOSIZIONI DI MAGGIOR RIGORE FORMALE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO OVE IL CONTRATTO È CONCLUSO - IRRILEVANZA.*
La convenzione di new York del 10 giugno 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, pone in essere una disciplina di diritto uniforme e, pertanto - al fine di stabilire la validità ed operatività di una clausola compromissoria per arbitrato estero, in un rapporto contrattuale in cui sia parte un cittadino o un ente italiano - occorre fare esclusivo riferimento all'art. 2 della convenzione medesima, che, con riguardo alla Forma di detta clausola, considera sufficiente il suo inserimento in un accordo sottoscritto dalle parti o in uno scambio di lettere o telegrammi, a nulla rilevando che l'ordinamento del luogo dove il contratto è concluso (nella specie, l'Italia) contenga Disposizioni di maggior rigore formale (art. 1341 cod. civ., che postula la specifica approvazione per iscritto della clausola in questione). (V 0361/77, mass n 383903; (Conf 1235/84, mass n 433376; (Conf 0563/82, mass n 418285; (Conf 4746/79, mass n 401323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)