Sez. 1, Sentenza n. 1220 del 17/02/1983 (Rv. 426010 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - ISTANZA DI DELIBAZIONE - PROPOSTA CON RICORSO ANZICHÉ CON CITAZIONE COME NECESSITATO DAL RIESAME DEL MERITO - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA MEDESIMA - NATURA DECISORIA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - IMPROPONIBILITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - ISTANZA DI DELIBAZIONE - PROPOSTA CON RICORSO ANZICHÉ CON CITAZIONE COME NECESSITATO DAL RIESAME DEL MERITO - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA MEDESIMA - NATURA DECISORIA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - IMPROPONIBILITÀ.*
Il provvedimento camerale, con il quale la Corte d'appello, sull'istanza di delibazione della sentenza del giudice straniero (nella specie, secondo la previsione della convenzione italo- britannica del 7 febbraio 1964 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, resa esecutiva con legge 18 maggio 1973 n. 280), dichiari la inammissibilità dell'istanza medesima per ragioni meramente formali - in quanto proposta con ricorso e non con citazione, come necessitato dal riesame del merito (a norma dell'art. 798 cod. proc. civ.) richiesto dalla controparte già contumace - non ha natura decisoria, in quanto non risolve alcuna contesa fra le parti e non pregiudica la loro facoltà di rinnovare la richiesta nelle forme prescritte, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 1273/79, mass n 397508).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/02/1964, Legge 18/05/1973 num. 280
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)