Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 19/11/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115245 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - MODIFICAZIONE DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AI MOTIVI DI GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - MODIFICAZIONE DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AI MOTIVI DI GRAVAME.*
La facolta del giudice di appello, quando appellante e il solo imputato, di dare al reato una diversa definizione anche piu grave (art 515 comma terzo cod proc pen) deve intendersi limitata in base alla locuzione 'entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolò, locuzione che ha il significato dì limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi propostì (comma primo dello stesso articolo). In altri termini, l'Esercizio di detta facolta (che puo comportare anche una decisione moralmente sfavorevole all'imputato) e giustificato soltanto quando l'imputato stesso si sia appellato sulla natura giuridica del fatto contestatogli, richiedendo un secondo esame il che si verifica sia quando il gravame verta espressamente sulla natura giuridica del fatto stesso, sia quando l'esame dei motivi proposti imponga di procedere alla definizione del reato. (Conf 107522, anno 1968 V 113240, anno 1969 106101, 105963, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)