Sez. 1, Sentenza n. 154 del 05/02/1968 Ud. (dep. 10/04/1968) Rv. 107522 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AI MOTIVI - MANCATA DOGLIANZA SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - FACOLTA DI DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AI MOTIVI - MANCATA DOGLIANZA SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - FACOLTA DI DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Per il principio tantum devolutum quantum appellatum, consacrato nell'art.515 PP. Cod.proc.pen., secondo il quale l'appello dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, la facolta di dare al fatto una diversa definizione giuridica sussiste soltanto quando l'imputato si sia appellato sulla natura giuridica del fatto contestatogli richiedendone un secondo esame. L'Esercizio della facolta in parola non e consentito, di conseguenza, nemmeno quando l'imputato abbia appellato per essere riconosciuto estraneo al fatto con la formula piena di innocenza, senza nulla eccepire sulla esattezza della qualificazione giuridica dello stesso.(nel caso di specie l'imputato chiese di essere assolto dal reato di Atti di libidine violenti ascrittogli per non aver commesso il fatto e non dedusse, neanche in via subordinata, che il fatto venisse degradato a tentativo ovvero si desse al fatto stesso una diversa configurazione giuridica). (V.105963, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)