Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 05/11/1999 Ud. (dep. 02/02/2000) Rv. 215603 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione in violazione di norme edilizie - Condono edilizio - Diniego di sanatoria - Impugnazione amministrativa - Effetti sul procedimento penale - Sospensione - Esclusione - Ragione.
EDILIZIA - IN GENERE
Nell'ipotesi di ricorso al T.A.R. avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 il procedimento penale non deve essere sospeso, poiché la legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato. Peraltro il giudice penale non è vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di ogni sospensione del giudizio penale.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)