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Sez. 6, Sentenza n. 1747 del 14/05/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 211075 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione di manufatto in violazione di norme edilizie - Sequestro preventivo - "Periculum in mora" - Sospensione della concessione edilizia e rigetto da parte del T.A.R. dell'istanza di sospensiva - Revoca del sequestro - Necessità - Esclusione - Permanenza del pericolo - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211075-01

EDILIZIA - IN GENERE

Sussiste il requisito del "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un' area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., anche nel caso in cui il sindaco abbia sospeso la concessione edilizia e sia stata rigettata dal T.A.R. la richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale. Infatti, il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)