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Sez. 5, Sentenza n. 5028 del 03/09/1998 Cc. (dep. 01/10/1998) Rv. 211525 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Attendibilità intrinseca del chiamante - Accertamento dell'attendibilità intrinseca anche della dichiarazione - Procedimento logico relativo - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211525-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

In materia di valutazione della prova, una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento argomentativo e, dunque, la motivazione del provvedimento, non può pervenire "omisso medio" all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice persegua un percorso dimostrativo diretto ad accertare se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio alla verifica dell'attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro il vero indizio da riscontrare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)