Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 Ud. (dep. 30/07/1996) Rv. 206592 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Accertata attendibilità intrinseca del chiamante - Necessità di accertare l'attendibilità intrinseca della dichiarazione - Sussistenza - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
Una volta verificata, l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio" all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile. Trattasi di procedimento non superabile perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192, comma terzo cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)