Sez. 1, Sentenza n. 5891 del 24/03/2004 (Rv. 571484 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Condizioni - Notifica alle altre parti - Necessità - Mancata costituzione di queste ultime - Liberazione dall'onere - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
In sede di legittimità , la produzione di documenti diretti a dimostrare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti al ricorso rimane preclusa dalla mancata notifica alle altre parti mediante elenco, come richiede l'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., a nulla rilevando che queste ultime non si siano costituite nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)