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Sez. 1, Sentenza n. 15498 del 22/07/2005 (Rv. 582614 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Ricorso per cassazione proposto dal dipendente di una persona giuridica - Delibera di conferimento del potere di rappresentanza in giudizio dell'ente - Deposito del documento ex art. 372 cod. proc. civ. - Formalità - Notifica alla controparte dell'elenco - Omissione - Conseguenze - Menzione del documento nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Udienza di discussione - Partecipazione del difensore della controparte - Mancata opposizione - Conseguenze - Utilizzabilità del documento.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582614-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

La proposizione del ricorso per cassazione mediante la generica allegazione, nel ricorso stesso e nella procura, della qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, senza indicazione della funzione o della specifica carica rivestita, determina la nullità relativa dell'atto che, se eccepita dal controricorrente, comporta l'onere per il ricorrente di eliminare detta lacuna e, nel caso di dipendente al quale sia stato conferito il potere di rappresentare l'ente nel giudizio, di depositare la relativa delibera ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., mediante elenco da notificare alle altre parti; tuttavia, la mancata notifica di detto elenco non determina l'inutilizzabilità dell'atto, qualora il difensore della controparte sia intervenuto all'udienza di discussione e non abbia formulato alcuna eccezione, nonostante l'avvenuta produzione del documento fosse stata specificamente menzionata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)