Sez. 2, Sentenza n. 5032 del 17/11/1977 (Rv. 388643 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CARATTERE VINCOLANTE DEL PREDETTO PARERE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CARATTERE VINCOLANTE DEL PREDETTO PARERE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un normale giudizio di cognizione nel quale la posizione di attore, con gli oneri probatori relativi, spetta sempre al creditore in cui favore e stato emesso il decreto, anche se formalmente ha la veste di convenuto. Tale principio non soffre deroga neppure nell'ipotesi di decreto ingiuntivo concesso in base a parcella per prestazioni professionali corredata dal parere del competente consiglio dello ordine, che non e vincolante per il giudice, il quale, in caso di contestazione delle prestazioni medesime, deve stabilire se le prestazioni alle quali si riferisce il richiesto compenso siano state in concreto effettuate. (V 4737/76, mass n 383479; (V 2775/75, mass n 376786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)