Sez. 2, Sentenza n. 2775 del 12/07/1975 (Rv. 376786 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DI ATTORE - SPETTANZA AL CREDITORE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - EFFICACIA VINCOLANTE - INSUSSISTENZA - EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DI ATTORE - SPETTANZA AL CREDITORE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - EFFICACIA VINCOLANTE - INSUSSISTENZA - EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre un normale giudizio di cognizione, nel quale la posizione di attore, con gli oneri relativi, spetta sempre al creditore in cui favore e stato emesso il decreto, anche se questi formalmente ha la veste di convenuto nel giudizio di opposizione. Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di decreto ingiuntivo concesso in base a parcella per prestazioni professionali, corredata dal parere del competente consiglio dell'ordine, nel senso che, in caso di contestazione delle prestazioni medesime, il giudice, non vincolato da detto parere, deve stabilire se le prestazioni alle quali si riferisce il richiesto compenso siano state in concreto effettuate, nei limiti in cui il creditore istante abbia assolto il relativo Onere probatorio. (V 2879/73, mass n 366483; 524/73, mass n 362540).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 26, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)