Sez. 4 - , Sentenza n. 38845 del 19/07/2019 Ud. (dep. 20/09/2019) Rv. 277191 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica – Destinatari - Appalto - Responsabilità del committente e del datore di lavoro – Clausole contrattuali di trasferimento del rischio – Efficacia – Esclusione – Ragioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di appalto di lavori da eseguirsi presso lo stabilimento del committente nel quale operino contemporaneamente anche dipendenti di quest'ultimo, la clausola di esonero di responsabilità del committente contenuta nel contratto d'appalto non può assumere rilievo al fine di escludere la sua responsabilità penale per l'infortunio occorso a un lavoratore dipendente dall'appaltatore, perché gli obblighi di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a carico del committente e dell'appaltatore sono previsti da norme di diritto pubblico che non possono essere derogate. (Conf. n. 106/1996 Rv. 203522).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)