Sez. 4, Sentenza n. 5977 del 15/12/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233246 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Subappalto - Responsabilità dell'appaltatore - Trasferimento del rischio - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In caso di subappalto dei lavori, è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. (la Corte ha altresì precisato che, nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e il subappaltatore).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)