Sez. 1, Sentenza n. 7209 del 03/08/1994 (Rv. 487633 - 01)
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI) - PETROLIO | Impianti di depositi commerciali ed industriali di prodotti petroliferi - Scorta di riserva - Obbligo dei titolari delle concessioni ai sensi della legge n. 61 del 1986 - Sussistenza.
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI) - PETROLIO
A seguito dell'entrata in vigore della legge 10 marzo 1986 n. 61, i titolari di concessioni relative ad impianti di depositi commerciali ed industriali di prodotti petroliferi, a norma dell'art. 2, terzo comma, di detta legge, hanno l'obbligo di mantenere una scorta di riserva in misura pari al dieci per cento della capacità dei depositi stessi, come confermato dall'art. 1 della circolare emanata dal Ministro dell'Industria il 14 marzo 1986 nelle more della formulazione del D.M. 24 luglio 1987 (recante il regolamento per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 61 del 1986).
Riferimenti normativi: Legge 10/03/1986 num. 61 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)