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Sez. 1, Sentenza n. 12776 del 13/12/1995 (Rv. 495051 - 01)

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - PETROLIO | Depositi commerciali e industriali di prodotti petroliferi - Scorta di riserva - Obbligo dei titolari - Sussistenza - D.M. 24 luglio 1987 - Irrilevanza ai fini della permanenza dell'obbligo suddetto.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495051-01

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - PETROLIO

Con l'art. 2, terzo comma, della legge n. 61 del 1986 è stato confermato, sia pure con riduzione della prescritta entità, e non soppresso l'obbligo dei titolari di concessioni di depositi commerciali ed industriali di prodotti petroliferi di mantenere una scorta di riserva di detti prodotti (obbligo già previsto dal R.D.L. n. 1741 del 1933 conv. nella legge n. 367 del 1934 e modificato, quanto all'entità delle scorte, delle leggi n. 22 del 1981 e 731 del 1983), senza che alcun argomento per una contraria interpretazione possa desumersi dal contenuto del D.M. 24 luglio 1987, il quale nulla prevede in rapporto all'indicato obbligo, in quanto si limita a dettare la disciplina di attuazione dell'art. 2 della richiamata legge n. 61 del 1986 in rapporto agli analoghi obblighi gravanti sui raffinatori e sugli importatori di prodotti petroliferi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 02/11/1933 num. 1741 art. 1, Regio Decr. Legge 02/11/1933 num. 1741 art. 12, Legge 08/02/1934 num. 367 CORTE COST., Regio Decr. 20/07/1934 num. 1303 art. 32, Legge 10/02/1981 num. 22 art. 1 CORTE COST., Legge 23/11/1983 num. 731 CORTE COST., Legge 10/03/1986 num. 61 art. 2, DM Industria Commercio e Artigianato 24/07/1987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)