Sez. L, Sentenza n. 10640 del 11/08/2000 (Rv. 539468 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Inapplicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 alle cosiddette organizzazioni di tendenza - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'inapplicabilità a un licenziamento della disciplina della tutela cosiddetta reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in ragione dello svolgimento senza fini di lucro, da parte di datore di lavoro non imprenditore, di attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (art. 4, comma primo, della legge n. 108 del 1990), non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto; pertanto la questione può essere rilevata dal giudice d'ufficio, e quindi - a prescindere dal diverso problema dell'incidenza dell'onere della prova - anche nel caso in cui sia fatta valere dall'interessato oltre i termini di decadenza posti dalla norme processuali ai fini della deduzione delle eccezioni in senso stretto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)