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Sez. L, Sentenza n. 12349 del 09/10/2001 (Rv. 549563 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Inapplicabilità nei confronti di datore di lavoro non imprenditore, che svolge senza fine di lucro attività politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549563-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990 nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori, relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, nei confronti del datore di lavoro non imprenditore, che svolge senza fine di lucro attività politica, sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto, avuto riguardo alla non comparabilità della organizzazione di tale attività con quella imprenditoriale, e tenuto altresì conto del rilievo di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 2000 - dichiarativa dell'ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle norme sulla reintegrazione nel posto di lavoro - relativo alla non configurabilità di una copertura costituzionale del principio della tutela reale, che rappresenta solo uno dei possibili modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)