diritto.io

Sez. 6, Ordinanza n. 5580 del 26/01/2011 Cc. (dep. 14/02/2011) Rv. 249231 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Estradizione esecutiva per l'estero - Cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante in Italia - Rifiuto della consegna - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249231-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo e 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna, e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia, in favore del condannato, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente radicato, per il quale sia stata attivata l'ordinaria procedura di estradizione, e non quella della consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo, in ragione dell'epoca del commesso reato, antecedente alla data del 7 agosto 2002 (sì da escludere l'operatività della condizione ostativa alla consegna prevista dall'art. 18, comma primo, lett. r), della L. n. 69 del 2005, così come interpretato a seguito della pronuncia n. 227 del 2010 della Corte costituzionale). (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 lett. R CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)