Sez. F, Ordinanza n. 31009 del 03/08/2010 Cc. (dep. 05/08/2010) Rv. 247811 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 lett. r) L. n. 69 del 2005 - Conseguenze - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 lett. r) L. n. 69 del 2005 - nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'U.E., che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno (Corte costituzionale, n. 227 del 2010) - va annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello che abbia disposto la consegna del cittadino comunitario all'autorità estera richiedente, spettando alla medesima Corte di appello l'apprezzamento in ordine all'eventuale condizione di "residente" del ricorrente in Italia, sulla base della documentazione già acquisita e delle eventuali integrazioni istruttorie disposte a norma dell'art. 16 della legge sopra indicata.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)