Sez. 1, Sentenza n. 14055 del 28/05/2008 (Rv. 603470 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Situazione giuridica vantata - Esistenza ed efficacia verso il fallimento del credito non ammesso - Accertamento - Applicabilità del termine ridotto per le impugnazioni - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
In tema di impugnazione nei giudizi di opposizione allo stato passivo, trova applicazione la regola della riduzione dei termini, ai sensi dell'art. 99, quinto comma, legge fall. (applicabile "ratione temporis") quando si controverta dell'esistenza e dell'efficacia, nei confronti del fallimento, del credito non ammesso, mentre le statuizioni relative alle domande ordinarie inserite nel medesimo giudizio comportano la soggezione al regime di impugnazione ordinaria; ne consegue che, notificata all'opponente la sentenza della corte d'appello da parte del curatore presso il procuratore costituito della parte, da tale giorno inizia a decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso in cassazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)