diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 921 del 24/03/1972 (Rv. 357183 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SOLIDARIETA - RAPPORTI INTERNI DEI RESPONSABILI DELL'INCIDENTE - INAPPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE DI COLPA - LIMITI - ACCERTAMENTO DI COLPA CONCORRENTE - CONSEGUENTE SOLIDARIETA DEI RESPONSABILI.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357183-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SOLIDARIETA - RAPPORTI INTERNI DEI RESPONSABILI DELL'INCIDENTE - INAPPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE DI COLPA - LIMITI - ACCERTAMENTO DI COLPA CONCORRENTE - CONSEGUENTE SOLIDARIETA DEI RESPONSABILI.*

La presunzione di colpa operante nei confronti di ciascuno dei soggetti attivi che siano coinvolti in un incidente che abbia causato danno ad un terzo non implica, nei rapporti interni tra i presunti responsabili, l'applicabilita della ulteriore presunzione di colpa concorrente di cui all'art 2054, secondo comma. Soltanto se il giudice di merito, con apprezzamento incensurabile delle risultanze probatorie, ritenga che entrambi i soggetti abbiano concorso alla produzione dell'evento dannoso, che ha colpito il terzo, si applichera nei loro confronti la disposizione dettata dall'art 2055 cod civ, relativa alla responsabilita solidale delle persone cui il fatto dannoso e imputabile. (V 1970'69, mass n 341157).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)