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Sez. 3, Sentenza n. 1970 del 04/06/1969 (Rv. 341157 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI - OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO - DISCIPLINA - DIFFERENZE - DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI.*
Stato
decisa il 1969-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341157-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI - OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO - DISCIPLINA - DIFFERENZE - DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI.*

Se ad un unico ed identico concetto si informa la responsabilita solidale dei condebitori nei confronti del creditore, diversa e invece la disciplina del regresso nei rapporti interni tra i coobbligati, a seconda che si verta in ipotesi di obbligazioni ex contractu o di obbligazioni ex delicto. Fermo il comune principio della divisione parziaria, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto la ripartizione avviene per quote che si presumono uguali, se non risulti diversamente (artt. 1298 e 1299 cod. civ.), nelle obbligazioni ex delicto, invece, l'Onere che ciascun compartecipe sopporta e, nei confronti dei suoi coobbligati, commisurato e proporzionato alla gravita della rispettiva colpa e dell'entita delle conseguenze che ne sono derivate, solo nel dubbio le singole colpe si presumono uguali (art. 2055 cod.civ.). in tema di danno da circolazione di veicoli, l'Azione di regresso e, quindi, disciplinata dall'art. 2055 cod.civ. e non dall'art. 1299 dello stesso codice. (Conf. 3785-54 V. Anche, 246-67, massima n.326028).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)