diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21929 del 09/10/2020 (Rv. 659031 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Inattendibilità del richiedente - Rigetto della domanda - Presupposti - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659031-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, l'inattendibilità dei fatti narrati dal richiedente è preclusiva di ogni forma di protezione ove cada sulla sua provenienza geografica o sulla sua stessa identità. Quando, per contro, tale inattendibilità investa il vissuto posto a fondamento della domanda di protezione, essa potrà giustificarne il rigetto solo a condizione che il rimpatrio non debba avvenire verso paesi nei quali siano esposte a rischio la vita o l'incolumità fisica del medesimo richiedente; in tal caso, infatti, il principio sovranazionale del "non refoulement", di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, impedirebbe il respingimento anche del richiedente non attendibile, salvo che egli costituisca un pericolo per la sicurezza del paese ospitante o una minaccia per la collettività, ai sensi del comma 2 del citato art. 33.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)