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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 04)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Rapporti con la valutazione di credibilità - Limiti a tale obbligo.
Stato
decisa il 2020-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657916-04

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all'obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine. Ne consegue che solo ove queste ultime risultino immediatamente false, oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l'obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno; alle stesse conclusioni, inoltre, dovrà giungersi qualora la difesa del ricorrente non esponga fatti storici idonei a rendere possibile l'esame della domanda, ovvero rinunci espressamente e motivatamente ad una delle possibili forme di protezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)