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Sez. 3, Sentenza n. 11700 del 26/05/2014 (Rv. 630902 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO | Enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 - Corrispettivo pattuito "ab origine" in natura - Determinazione del capitale di affrancazione - Sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1997 - Effetti sui criteri di computo.
Stato
decisa il 2014-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630902-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO

In applicazione dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1997, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 e con originaria pattuizione in natura o derrate del corrispettivo a carico dell'enfiteuta, il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione - con applicazione, prima della sua moltiplicazione per quindici, di coefficienti di adeguamento idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica - va individuato nel minore tra i due valori, costituiti dal controvalore in denaro delle derrate in base ai prezzi correnti al momento dell'entrata in vigore della legge (7 agosto 1966) ed il reddito dominicale del fondo su cui è costituita l'enfiteusi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)