Sez. 2, Sentenza n. 13595 del 12/10/2000 (Rv. 540954 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO | Enfiteusi anteriori al 28 ottobre 1941- Dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. Corte Costituzionale 143/1997) dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966 n. 607 per omessa previsione del periodico aggiornamento del valore di riferimento, costituito dall'estimo catastale - Conseguenze - Omessa applicazione, da parte del giudice di merito, di coefficienti di maggiorazione corrispondenti alla realtà economica - Vizio di violazione di legge - Configurabilità.
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 1997, dichiarativa dell' illegittimità costituzionale dell' articolo 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966 n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, prevedeva che il valore di riferimento, per determinare il canone e quindi il capitale per l' affrancazione, fosse costituito dagli estimi catastali di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 976, sussiste il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell' art. 360 n. 3 cod. civ., se il giudice del merito, nell' effettuare il relativo computo, non lo aggiorna periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza del capitale di affrancazione con l' effettiva realtà economica, e ad impedire che l' affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 1 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 976, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)