Sez. 5, Sentenza n. 10361 del 07/05/2007 (Rv. 598828 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Particolari condizioni d'uso - Usi stagionali - Tariffa - Riduzione - Discrezionalità dei comuni - Applicazione combinata di agevolazioni ex art. 67 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Legittimità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 66, comma 3, lettera c), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al comune di ridurre la tariffa in misura non superiore ad un terzo in relazione a "locali... adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo", come risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità. La portata di una siffatta regolamentazione, affidata alla discrezionalità dei comuni, può essere ampliata (come avvenuto nella specie) in forza del disposto del successivo art. 67, prevedendo una speciale agevolazione, e una tariffa ancor più ridotta (pari, nella specie, al 50 per cento) per le attività alberghiere stagionali, le quali devono essere esercitate non soltanto in conformità della licenza rilasciata, ma per l'esatto periodo da questa indicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 507 art. 66, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 507 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)