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Sez. 5, Sentenza n. 18316 del 10/09/2004 (Rv. 577012 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Particolari condizioni d'uso - Usi stagionali - Riduzione della tariffa - Previsione - Esonero dal tributo - Esclusione - Fattispecie - Obiettiva inutilizzabilità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577012-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, contempla all'art. 66 dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lettera b) del terzo comma, situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale, espressamente prevista, della tariffa, ma giammai ad un totale esonero del pagamento (nell'affermare tale principio, la S.C. ha precisato che l'ipotesi di inutilizzabilità per otto mesi all'anno, prospettata nella specie dalla contribuente per ottenere una tariffa dimensionata solo su tempi d'uso, non corrisponde alla previsione legislativa dell'art. 62 dello stesso D.Lgs., la quale indica come causa d'esclusione dall'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" inutilizzabilità, che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione legata alla volontà o alle esigenze dell'utente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)