Sez. 2, Sentenza n. 950 del 10/05/1967 (Rv. 327187 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - MANCATA DECLARATORIA DA PARTE DELL'ISTRUTTORE - RILEVABILITA D'UFFICIO E DECLARATORIA CON SENTENZA DA PARTE DEL COLLEGIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - MANCATA DECLARATORIA DA PARTE DELL'ISTRUTTORE - RILEVABILITA D'UFFICIO E DECLARATORIA CON SENTENZA DA PARTE DEL COLLEGIO.*
Il mancato Esercizio, da parte dell'istruttore, del potere di rilevare l'improcedibilita dell'impugnazione e dichiararla con ordinanza reclamabile, non preclude al collegio, cui la causa sia stata rimessa per la decisione, di rilevare, anche di ufficio, l'improcedibilita dell'appello e dichiararla con sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)