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Sez. 2, Sentenza n. 950 del 10/05/1967 (Rv. 327187 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - MANCATA DECLARATORIA DA PARTE DELL'ISTRUTTORE - RILEVABILITA D'UFFICIO E DECLARATORIA CON SENTENZA DA PARTE DEL COLLEGIO.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327187-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - MANCATA DECLARATORIA DA PARTE DELL'ISTRUTTORE - RILEVABILITA D'UFFICIO E DECLARATORIA CON SENTENZA DA PARTE DEL COLLEGIO.*

Il mancato Esercizio, da parte dell'istruttore, del potere di rilevare l'improcedibilita dell'impugnazione e dichiararla con ordinanza reclamabile, non preclude al collegio, cui la causa sia stata rimessa per la decisione, di rilevare, anche di ufficio, l'improcedibilita dell'appello e dichiararla con sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)