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Sez. 3, Sentenza n. 1834 del 19/03/1980 (Rv. 405451 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RILEVABILITA D'UFFICIO - POSSIBILITA DELLA DECISIONE DEL MERITO IN BASE AGLI ATTI DI UFFICIO O DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405451-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RILEVABILITA D'UFFICIO - POSSIBILITA DELLA DECISIONE DEL MERITO IN BASE AGLI ATTI DI UFFICIO O DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

La mancata restituzione del proprio fascicolo, da parte dello appellante che l'ha ritirato, nel termine previsto dagli artt 169 cod proc civ e 111 disp att cod proc civ determina l'improcedibilita del gravame, rilevabile anche d'ufficio, senza che possa rilevare il fatto che l'appello potrebbe essere deciso nel merito in base agli Atti di ufficio o della controparte, poiche la sanzione suddetta colpisce l'appellante per la sua inattivita e per l'inosservanza di una prescrizione processuale di particolare rilievo, in quanto diretta allo scopo di consentire al collegio un controllo sulla ritualita dell'impugnazione. (V 950/67, mass n 327187; (Conf 25/78, mass n 389309).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)