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Sez. 1, Sentenza n. 3426 del 20/10/1975 (Rv. 377576 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - TERMINE SEMESTRALE PREVISTO DALL'ART 146 DELLA LEGGE DI REGISTRO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377576-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - TERMINE SEMESTRALE PREVISTO DALL'ART 146 DELLA LEGGE DI REGISTRO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

Il termine di sei mesi, previsto dall'art 146 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) per adire l'autorita giudiziaria, nelle controversie vertenti su tasse e sopratasse di registro ed oggetto di decisione da parte di commissione tributaria, e soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, prevista dalle leggi 14 luglio 1965 n 818 e 7 ottobre 1969 n 742. (V 2084/74, mass n 370382).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)